Attualità

30 gen 2026
Fotovoltaico Foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Un freno al proliferare dell'agrivoltaico nei campi, in Gazzetta Ufficiale la nuova legge: sì agli impianti ma solo se compatibili con l'attività agricola

Giro di vite sul proliferare di impianti fotovoltaici nei campi. Un fenomeno che interessa anche il Cremonese e sul quale sono intervenute a più riprese le associazioni ambientali e i comitati locali, contrari al “consumo di suolo” derivato dall'ampliamento dell'agrivoltaico.

Da una decina di giorni, sulla Gazzetta Ufficiale (n. 15 del 20 gennaio 2026) è stata pubblicata la Legge 4/2026, di conversione del D.L. 175/2025, che prevede importanti novità in materia.

In buona sostanza, come già precisato da svariati periodici del settore, come Terra e Vita del Gruppo Edagricole, “le nuove disposizioni non si limitano a una definizione giuridica del concetto, ma producono effetti operativi concreti, incidendo in modo diretto sulle modalità di realizzazione degli impianti, sulla loro localizzazione e sulle garanzie richieste per assicurare la compatibilità con l’attività agricola”.

Uno dei passaggi più rilevanti della nuova normativa interessa la definizione giuridica degli “impianti agrivoltaici”, disciplinandone al contempo le condizioni di realizzazione, “chiarendo – precisa Terra e Vita – che tali impianti devono preservare la continuità delle attività agricole e pastorali, anche attraverso l’impiego di tecnologie avanzate”. 

Al tempo stesso, il decreto affronta l'aspetto autorizzativo degli impianti da fonti rinnovabili nel settore industriale, semplificando le procedure e rimuovendo l’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). 

E' stata ampliata la nozione di “aree idonee”, estendendola a tutti gli stabilimenti industriali e alle aree agricole poste entro un raggio di 350 metri, “purché non già destinate a produzioni di valore particolare”. 

Tra i punti cardine del provvedimento, però, c'è la previsione per la prima volta in una normativa primaria, della definizione di impianto agrivoltaico nell'ambito del Testo Unico Fer. 

Spiega Terra e Vita: «Il decreto qualifica come agrivoltaico l'impianto fotovoltaico che "preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione", precisando che, a tal fine, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’utilizzo di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. In questo modo viene chiarito ufficialmente quando un impianto fotovoltaico possa essere considerato compatibile con l’attività agricola, distinguendolo dal semplice fotovoltaico a terra».

Di fondamentale importanza la parte relativa alle aree idonee, che “sono individuate in modo puntuale e comprendono, tra le altre, le aree già interessate da infrastrutture, i siti oggetto di bonifica, le cave e le discariche dimesse, le aree ferroviarie, stradali e aeroportuali, nonché le aree demaniali e militari. Alle regioni e alle province autonome è inoltre attribuito il compito di individuare ulteriori aree idonee, nel rispetto delle linee guida nazionali e nei limiti delle superfici agricole utilizzabili”.

In sintesi, annota l'online, “Pur introducendo una definizione chiara e regole generali, il decreto conferma che, per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, l’installazione resta consentita solo in presenza di specifiche condizioni o deroghe, come nel caso delle comunità energetiche rinnovabili o dei progetti finanziati dal Pnrr. Al di fuori delle aree idonee individuate e delle discipline speciali previste, l’installazione tradizionale di impianti fotovoltaici in area agricola non è ammessa. Ne consegue che, in assenza dei requisiti propri dell’agrivoltaico o delle deroghe espressamente previste, non è possibile realizzare impianti liberamente su qualsiasi terreno agricolo”.

Anche a seguito di questo è stato rinvigorito il sistema dei controlli a tutela della compatibilità agricola. 

Per gli impianti agrivoltaici – si apprende – è infatti prevista un’asseverazione progettuale che attesti il mantenimento di almeno l’80% della Produzione lorda vendibile (Plv) agricola. A ciò si affiancano controlli da parte del comune territorialmente competente nei cinque anni successivi all’installazione, finalizzati a verificare che l’attività agricola continui a essere effettivamente svolta”.

In estrema sintesi, annota ancora Terra e Vita, “I controlli previsti consentono dunque di accertare, almeno fino al quinto anno dall’installazione, che l’attività agricola sia realmente preservata. Resta fermo che gli impianti agrivoltaici sono sempre consentiti sui terreni agricoli, purché sia garantita la compatibilità con l’attività agricola”.

f.c.

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