L'inchiesta
01 gen 2026
Scossone LGH-A2A, ecco la sentenza del TAR sul ricorso contro il Comune di Lodi. Ora l’effetto domino è reale: cosa cambia per Cremona e per la gestione rifiuti
La sentenza del TAR Lombardia – Sezione IV, n. 4292/2025, pubblicata a fine dicembre (per la precisione il 30 dicembre), segna un punto di non ritorno nella lunga e controversa vicenda degli affidamenti del servizio di igiene urbana nel Sud Lombardia.
Non si tratta più di un’ipotesi o di un rischio astratto: il “domino LGH–A2A”, di cui avevamo scritto nei mesi scorsi (qui l'articolo), ha ora una base giuridica solida e difficilmente eludibile.
Il Tribunale amministrativo ha respinto integralmente il ricorso di Aprica S.p.A. (gruppo A2A) contro il Comune di Lodi, confermando che il contratto storico per la gestione dei rifiuti era cessato automaticamente già il 31 dicembre 2018, per effetto dell’art. 34, comma 22, del decreto-legge 179/2012.
Una cessazione ipso iure, senza bisogno di atti formali, della quale il Comune ha semplicemente “preso atto” nel 2024. Con clamoroso ritardo e chissà se mai qualche organo interverrà per chiarire responsabilità ed eventuali danni.
Perché la sentenza non riguarda solo Lodi
Il punto centrale stabilito dal TAR è chiaro: gli affidamenti diretti a società che, nel tempo, sono finite sotto il controllo di soggetti quotati senza una gara conforme al diritto europeo non possono sopravvivere oltre il termine fissato dalla legge. E questo principio non vale solo per Lodi.
Le condizioni giuridiche che hanno portato alla decisione del TAR sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle di molti altri Comuni del territorio, Cremona compresa, dove il servizio rifiuti è stato storicamente affidato a società pubbliche poi confluite, direttamente o indirettamente, nell’orbita di LGH e successivamente di A2A.
La sentenza smonta definitivamente una tesi molto utilizzata negli anni: quella secondo cui tali affidamenti potessero continuare “per inerzia” fino alla scadenza naturale del contratto originario. Per i giudici amministrativi, dopo il 31 dicembre 2018 quei contratti erano già giuridicamente inesistenti.
Cremona davanti a una scelta non più rinviabile
Per il Comune di Cremona – e per altri enti del territorio – questa pronuncia rappresenta un bivio obbligato.
Le strade percorribili sono sostanzialmente due:
1) avviare una gara pubblica, eventualmente di ambito sovracomunale, per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, riallineandosi pienamente alle regole della concorrenza;
2) ricostruire un modello di gestione pubblica in house, dimostrando però – come impone la normativa – la piena sussistenza dei requisiti e l’assenza di controllo privato.
Non si tratta solo di una decisione tecnica, ma di una scelta politica e strategica che incide sui bilanci comunali, sulle tariffe TARI, sulla qualità del servizio e sul controllo pubblico di un settore essenziale.
Fine del “legittimo affidamento” e responsabilità amministrative
Un passaggio particolarmente rilevante della sentenza riguarda il tema del legittimo affidamento, spesso evocato per giustificare la prosecuzione dei rapporti con Aprica/A2A. Il TAR lo esclude in modo netto: un operatore economico strutturato e qualificato non può invocare buona fede quando il quadro normativo europeo e nazionale era chiaro da anni.
Questo aspetto apre inevitabilmente interrogativi anche sul piano delle responsabilità amministrative e contabili. Se i contratti erano cessati per legge, chi ha continuato a gestirli – e chi li ha prorogati o avallati – potrebbe trovarsi a dover rispondere di scelte non più giustificabili come “tecniche” o “inevitabili”.
Un periodo di transizione inevitabile
Il TAR ha riconosciuto la legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Comune di Lodi per garantire la continuità del servizio, ma solo come misura temporanea. Tradotto: i Comuni possono evitare l’interruzione della raccolta rifiuti, ma non possono usare l’emergenza come alibi per rinviare le decisioni strutturali.
Anche a Cremona la fase di transizione sarà delicata. Serviranno competenze giuridiche, trasparenza amministrativa e una comunicazione chiara ai cittadini, che rischiano altrimenti di pagare il prezzo di anni di scelte opache.
Una sentenza che “fa sistema”
La decisione del TAR di Lodi non riscrive solo un contratto: rimette in discussione un intero modello di gestione dei servizi pubblici locali, fondato su affidamenti storici e su equilibri politico-societari costruiti nel tempo.
Per il Sud Lombardia – e per Cremona in particolare – è il momento di affrontare apertamente una domanda rimasta troppo a lungo sullo sfondo: chi deve gestire i servizi pubblici essenziali, con quali regole e sotto quale controllo democratico?
Dopo la sentenza di Lodi, continuare a rimandare non è più un’opzione.
Marco Degli Angeli
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